Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto la promozione della cultura e dei valori costituzionali nelle istituzioni scolastiche.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inserimento obbligatorio nei programmi di offerta formativa e nei curricula elaborati dalle istituzioni scolastiche di iniziative volte a favorire la conoscenza della Costituzione e dei valori costituzionali e del contesto storico in cui sono nati e si sono sviluppati;

          b) in particolare, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a), promozione della conoscenza di base del funzionamento delle istituzioni di democrazia rappresentativa a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

          c) promozione della partecipazione democratica degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola e della comunità, anche in collaborazione con i comuni, le province, le regioni e l'Unione europea;

          d) previsione di apposite iniziative finalizzate a favorire l'integrazione culturale degli stranieri che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole italiane, nonché la condivisione da parte degli stessi dei valori costituzionali posti a fondamento della Repubblica e dei diritti umani tutelati dal diritto internazionale;

 

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          e) predisposizione di appositi spazi formativi nell'ambito della programmazione della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché di programmi didattici multimediali, anche con l'utilizzo della rete Internet e tramite convenzioni con operatori radiotelevisivi.

      3. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il «Fondo per la promozione della cultura costituzionale», con una dotazione annua di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.